Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 13/05/1961 n. 469

Articolo 62 Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di pensione, può essere disposto nel caso che il personale, dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al servizio stesso per infermità accertata a seguito di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente

art. 49.

Articolo 63 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono in qualunque tempo chiedere le dimissioni dal servizio. Il personale ha l'obbligo di continuare a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata soltanto per gravi motivi di servizio, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi il dipendente dimissionario ha diritto alla indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Articolo 64 Il personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco incorre nella decadenza

a) quando perda la cittadinanza o accetti una missione o altro incarico di una autorità straniera senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno

b) quando senza giustificato motivo non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni

c) quando risulti che sia stato reclutato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza eventualmente spettante secondo le norme vigenti, qualora non dipenda dalla perdita della cittadinanza o dal caso previsto dalla lettera c).

Articolo 65 Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina. L'espulsione, ai fini dell'eventuale perdita e del riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, è assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.

Articolo 66 Può essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia dato prova di in- Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. capacità o di persistente insufficiente rendimento. É considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a buono. Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di cui al comma seguente. La dispensa dal servizio è disposta con decreto ministeriale, sentita la Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 44. É fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni vigenti.

Articolo 67 Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attività di servizio, spettano le indennità ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.

Articolo 68 In apposito ruolo d'onore sono iscritti di ufficio, previo collocamento a riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio nel Corpo dei vigili del fuoco per mutilazioni e inabilità riportate in servizio e per causa di servizio, semprechè abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento di quiescenza privilegiato. Detto personale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere richiamato in servizio, col proprio assenso, soltanto in casi particolari, per essere impiegato in incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

Articolo 69 Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale che ha prestato servizio ausiliario di leva ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, è chiamato a far parte del personale volontario.

Articolo 70 In occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed enti indicati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

Articolo 71 Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente

art. 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto altresì, al trattamento di missione, nonchè ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.

Articolo 72 Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente.

Articolo 73 É esonerato dal servizio il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato, continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti.

Articolo 74 Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità. I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.

Articolo 75 Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paghe, di seguito rispettivamente indicati: <>. Al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti o vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. modifiche. Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.

Articolo 76 L'indennità di servizio speciale ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'Allegato N al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è stabilita nella seguente misura mensile lorda: maresciallo di 1ª, 2ª, 3ª classe e brigadieri

-celibe 7.100

-ammogliato 11.250; vice brigadieri - celibe 5.650 - ammogliato 10.100; vigili scelti e vigili - celibe 3.900 - ammogliato 6.100. Detta indennità è ridotta di un decimo per il personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura, gratuito, di servizio. Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità di servizio speciale è sospesa o ridotta nella stessa proporzione. Le misure dell'indennità di servizio speciale previste dal primo comma per il personale ammogliato sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori od inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati minori od inabili al lavoro ed a carico.

Articolo 77 L'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, e successive modifiche ed a trenta volte della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche e dell'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 221, e successive modifiche. L'indennità di servizio antincendi è computabile agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.

Articolo 78 Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, è concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Articolo 79 Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio di servizio è corrisposta una indennità di alloggio nelle seguenti misure mensili

a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 6.371; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 6.267

b) nelle altre sedi: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 5.310; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 5.222. Per il personale celibe o vedovo senza prole, che non possa usufruire di alloggio di servizio, e sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili

a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 2.283; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 2.245

b) nelle altre sedi: ai marescialli di 1ª e 2ª classe lire 1.932; ai marescialli di 3ª classe, brigadieri, vice brigadieri, vigili scelti e vigili lire 1.900. L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale, eccettuati i casi: di licenza straordinaria per gravi motivi personali o di famiglia; di sospensione dal servizio e dagli assegni.

Articolo 80 Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un assegno nella seguente misura annua: lire 25.000 per medaglia d'oro; lire 10.000 per medaglia d'argento; lire 5.000 per medaglia di bronzo. L'assegno per la medaglia al merito di servizio è stabilito nella misura di: lire 10.000 annue. Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

Articolo 81 Agli effetti del trattamento economico di missione e di trasferimento, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. al servizio dello Stato. Sono corrisposti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti i compensi per le prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.

 

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